Art. 9.
(Verifiche e ispezioni annuali).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, il Ministero della salute provvede annualmente alla predisposizione dei programmi per l'effettuazione delle verifiche e delle ispezioni, a titolo di controllo, a carico delle strutture assoggettate alla prevenzione di sicurezza.